Quando si parla di separazione uno dei temi più dibattuti, e purtroppo una delle principali fonti di litigio tra gli ex coniugi, è l’assegno di mantenimento. Ma quando spetta e a quanto ammonta?

Nelle prossime righe proveremo a rispondere ai principali quesiti sull’assegno di mantenimento.

Non solo l’assegno di mantenimento: gli strumenti di sostegno tra ex coniugi

Prima di osservare nel dettaglio le dinamiche e le caratteristiche dell’assegno di mantenimento è doveroso fare una distinzione terminologica. Infatti, questo viene spesso confuso o accorpato con il contributo per il mantenimento dei figli o con l’assegno divorzile.

In realtà ci sono delle differenze sostanziali:

  • l’assegno di mantenimento per il coniuge è il contributo periodico volto a bilanciare la disparità reddituale della parte che versa in una situazione di maggiore vulnerabilità patrimoniale al momento della cessazione della convivenza;
  • il contributo per il mantenimento dei figli è un dovere a carico di ciascun genitore, indipendente dalle vicende personali della coppia e dal proseguimento dell’unione sentimentale;
  • l’assegno divorzile subentra unicamente con lo scioglimento definitivo o la cessazione degli effetti civili delle nozze.

Come funziona l’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento è una prestazione economica determinata in misura forfettaria, corrisposta a cadenza periodica (di norma mensile), con la quale il coniuge provvisto di risorse superiori fornisce un sostegno materiale all’altro.

Affinché il giudice possa disporre la corresponsione dell’assegno in favore della parte richiedente, la disciplina normativa (art. 156 c.c.) esige la presenza di condizioni ben definite:

  • assenza di addebito della separazione: il giudice non deve aver “addebitato”, ovvero assegnato la colpa della fine della separazione al coniuge che richiede l’assegno di mantenimento;
  • inadeguatezza dei redditi propri: chi richiede l’assegno deve trovarsi in una condizione di svantaggio economico e non disporre di entrate personali sufficienti;
  • capacità economica dell’obbligato: l’altro coniuge deve possedere mezzi netti idonei a consentirgli di erogare la somma stabilita senza compromettere le proprie esigenze primarie.

È importante sottolineare questo aspetto: mentre il mantenimento dei figli può essere adottato anche d’ufficio da parte del magistrato, al contrario, l’assegno di mantenimento deve essere formalmente richiesto dalla parte interessata.

Come si calcola l’assegno di mantenimento?

In molti pensano che esistano percentuali fisse o formule matematiche predefinite per stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento. In realtà non sono presenti tabelle numeriche vincolanti a livello nazionale. La determinazione del valore spetta alla valutazione del giudice, che analizza le circostanze concrete sulla base delle indicazioni legislative e dei protocolli elaborati dai singoli Tribunali.

Quindi, quali sono i principali parametri di valutazione?

Il tenore di vita

In passato l’assegno di mantenimento era comparato al tenore di vita mantenuto durante la convivenza matrimoniale.  La giurisprudenza più recente (a partire dall’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione del 2018) ha ridimensionato la centralità esclusiva di tale criterio. Il tenore di vita non costituisce più un parametro automatico e rigido, ma va armonizzato con la durata delle nozze, la concreta capacità lavorativa e l’apporto effettivo fornito da ciascuno alla vita familiare.

Durata del matrimonio

La durata dell’unione influisce in misura sensibile sull’ammontare del contributo. Un matrimonio prolungatosi per molti anni, basato sulla condivisione dei ruoli, giustifica una tutela più intensa. In presenza di matrimoni caratterizzati da eccezionale brevità, nei quali non si sia instaurata una reale ed effettiva comunione materiale e spirituale, l’assegno può essere persino negato.

Redditi e patrimoni

L’ammontare dell’assegno di mantenimento dipende anche dai patrimoni e dai redditi percepiti. Nella fattispecie il giudice valuta:

  • Redditi netti effettivamente disponibili: la capacità contributiva si commisura sulle entrate nette, depurate da imposte e trattenute;
  • Patrimonio: tra questi rientrano depositi bancari, investimenti finanziari, partecipazioni societarie, beni mobili registrati e proprietà immobiliari in grado di generare rendite;
  • Oneri fissi e passività: rate di mutuo, canoni di locazione sostenuti per la nuova abitazione, spese condominiali e impegni economici derivanti da precedenti unioni.
  • Redditi non dichiarati: qualora emergano discrepanze tra la ricchezza manifestata e i redditi dichiarati, il giudice può disporre verifiche approfondite avvalendosi della polizia tributaria.

Assegnazione casa familiare

L’assegnazione della casa coniugale al genitore presso cui risiedono prevalentemente i figli minori o maggiorenni non autosufficienti attribuisce un beneficio economico diretto all’assegnatario (che risparmia sui costi di locazione) e un corrispondente onere all’altro (tenuto a reperire una nuova abitazione).

L’articolo 337-sexies del Codice Civile prevede espressamente che il giudice tenga conto di tale assegnazione nella regolamentazione dell’assegno di mantenimento.

Capacità lavorativa

Il semplice stato di disoccupazione o l’assenza di un’occupazione retribuita non attribuiscono automaticamente il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento. Infatti, il giudice decide se assegnare o meno all’ex coniuge il sostegno economico valutando anche i seguenti indicatori:

  • Età anagrafica e condizioni di salute della parte richiedente;
  • Titolo di studio, qualifiche professionali ed esperienze maturate;
  • Condizioni concrete del mercato del lavoro nel territorio di riferimento;
  • Eventuale rifiuto ingiustificato di proposte lavorative adeguate.

L’assegno di mantenimento può essere revocato?

I provvedimenti relativi all’assegno di mantenimento possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento (art. 710 c.p.c.). In quali condizioni?

  • Miglioramento delle condizioni dell’obbligato: Un aumento reddituale dell’ex coniuge costretto a pagare l’assegno di mantenimento può giustificare una revisione in aumento dell’assegno stesso;
  • Peggioramento delle condizioni dell’obbligato: Al contrario, la perdita involontaria del lavoro o la riduzione delle entrate consentono di chiedere una riduzione della somma.
  • Nuova occupazione del beneficiario: Se la parte beneficiaria ottiene un impiego stabile, l’obbligato può sollecitarne la riduzione o la revoca.

Le cose cambiano completamente se il coniuge beneficiario inizia una nuova convivenza di fatto: in questa fattispecie il diritto all’assegno di mantenimento viene meno. Al tempo stesso, se il coniuge obbligato crea un nuovo nucleo familiare, il giudice può stabilire un riproporzionamento dell’assegno di mantenimento.