Oggi in Italia la gestione dei figli di genitori separati è regolamentata in larga parte dall’istituto dell’affidamento congiunto. Anzi, per una maggiore correttezza terminologica dal punto di vista legislativo, si dovrebbe parlare di affido condiviso. Ma come funziona e quando viene applicato?

Nelle prossime righe ripercorreremo la sua storia ed analizzeremo le sue caratteristiche. Infine, ci soffermeremo sui principali obblighi e doveri riguardanti le mamme e i papà.

Quando è stato introdotto l’affidamento congiunto?

Per comprendere meglio cosa si intendente con affidamento congiunto, ripercorriamo velocemente il suo iter legislativo.

A partire dall’introduzione della legge sul divorzio negli anni ’70, il quadro giuridico si è contraddistinto per un’impostazione decisamente rigida. Lo schema ordinario applicato nei tribunali prevedeva l’affidamento esclusivo dei figli a uno solo dei due genitori (nella gran parte dei casi la madre).

L’altro coniuge si ritrovava così relegato a una figura marginale, a cui veniva riconosciuto soltanto un limitato diritto di visita, di norma circoscritto a fine settimana alternati e a brevi parentesi durante le festività.

In quel periodo l’affido congiunto rappresentava un’eccezione raramente applicata. Per concederlo la magistratura pretendeva che la coppia mostrasse una sintonia perfetta e una totale assenza di litigi. La vera svolta arrivò con la Legge n. 54 del 2006, la quale decretò l’affidamento condiviso come il modello prioritario, applicabile indipendentemente dal livello di armonia residuo tra gli ex conviventi.

Al contrario, dopo il cambio normativo del 2006, l’affidamento esclusivo si è trasformato in una misura del tutto eccezionale. Questo cambio di prospettiva ha modificato radicalmente anche il linguaggio istituzionale: la vecchia “potestà genitoriale” è stata sostituita dal concetto di “responsabilità genitoriale”. L’accento si è così spostato verso il dovere inderogabile di cura, educazione e guida verso i figli.

Come funziona l’affidamento condiviso?

Ma cosa significa, all’atto pratico, vivere il regime dell’affidamento condiviso?

In sostanza, l’interruzione della convivenza o del matrimonio non cancella la funzione genitoriale: sia la madre che il padre conservano la veste di coaffidatari e mantengono pari diritti e doveri nell’indirizzare il percorso di vita dei figli.

Il sistema giuridico per rendere più semplice la gestione quotidiana dei figli ha individuato due categorie di decisioni riguardanti i genitori: quelle straordinarie e ordinarie.

Decisioni straordinarie

Rappresentano le scelte che influenzano il percorso di crescita del figlio, la sua salute e la sua formazione. Rientrano in questa fascia l’individuazione dell’istituto scolastico (come la scelta tra scuola pubblica o paritaria), la partecipazione ad attività sportive agonistiche, l’orientamento religioso, i viaggi di lunga durata all’estero e i trattamenti medici di rilievo (ad esempio un intervento chirurgico programmatico o un ciclo di psicoterapia).

Per tutte queste materie è tassativamente richiesto l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Se un genitore decide di iscrivere il figlio a un corso scolastico privato o gli fa intraprendere una terapia senza informare e ottenere il consenso formale dell’altro, compie un atto arbitrario suscettibile di contestazione davanti al giudice.

Decisioni ordinarie

Riguardano l’organizzazione minuta e i bisogni correnti del minore durante il tempo trascorso con uno dei due genitori. Rientrano in questo ambito la somministrazione dei pasti, il supporto nello svolgimento dei compiti scolastici pomeridiani, gli orari del sonno, le uscite al parco, così come l’organizzazione di un pomeriggio di gioco con gli amichetti.

Durante la permanenza del figlio presso la propria abitazione, ciascun genitore può agire in totale autonomia senza doversi consultare costantemente con l’ex partner per ogni piccola scelta di routine.

La differenza tra affidamento e collocamento

Un fraintendimento assai diffuso riguarda la sovrapposizione tra la sfera decisionale (l’affidamento) e il piano pratico-residenziale (il collocamento). Si tratta di due ambiti ben distinti:

  • l’affidamento stabilisce chi detiene il dovere di assumere le decisioni per il benessere del minore;
  • il collocamento indica l’abitazione in cui il figlio risiede in via prevalente e presso la quale fissa la sua dimora anagrafica.

Nella prassi dei tribunali si individua solitamente un “genitore collocatario” (ossia l’ex partner con cui il bambino convive per la maggior parte della settimana) e un “genitore non collocatario”, a favore del quale viene definito un preciso calendario di frequentazione.

La divisione del tempo di affidamento tra genitori separati

Un errore frequente consiste nell’ipotizzare che l’affidamento congiunto o condiviso comporti automaticamente la divisione matematica del tempo a metà tra padre e madre.

In realtà, l’affido paritario rappresenta solo una delle possibili modalità attuative dell’affidamento condiviso. La sua applicazione richiede presupposti concreti e favorevoli: abitazioni vicine, orari lavorativi flessibili, ottime capacità di collaborazione e un’organizzazione scolastica del bambino facilmente conciliabile.

Quando tali condizioni non sussistono, l’affido condiviso si traduce in un calendario asimmetrico ma equilibrato. Facciamo un esempio per rendere tutto più chiaro. Il giudice può stabilire la permanenza del minore presso il genitore non collocatario a fine settimana alternati, arricchita da uno o due pernottamenti infrasettimanali.

Come vengono ripartite le spese tra genitori separati?

Nell’affido condiviso entrambi i genitori sono tenuti, ovviamente, a contribuire alle necessità materiali dei figli in proporzione alle proprie risorse patrimoniali, ai redditi percepiti e al tempo di permanenza trascorso con il minore.

Assegno di mantenimento

Quando il collocamento del figlio è fissato in via prevalente presso una delle due abitazioni, l’altro genitore è tenuto a versare un contributo mensile destinato a coprire le uscite ordinarie (vitto, abbigliamento, utenze, beni di prima necessità).

Questo importo viene calcolato bilanciando i redditi delle parti, le esigenze del bambino e il tenore di vita goduto prima della separazione.

Spese straordinarie

Tutte le uscite impreviste o di importo rilevante non sono comprese nell’assegno di mantenimento ordinario. Rientrano in questo gruppo le spese mediche specialistiche non coperte dal sistema sanitario (cure odontoiatriche, occhiali da vista, ecc.), le spese scolastiche (gite di istruzione, libri di testo, dotazioni tecnologiche) e le attività ricreative o sportive. Di norma, queste somme vengono ripartite al 50% tra i genitori, previo accordo sui preventivi e presentazione delle ricevute.

Mantenimento diretto

Nei casi in cui venga disposto un affido paritario con un collocamento del minore distribuito in egual misura presso le abitazioni di entrambi i genitori (ad esempio una settimana alternata presso la madre e una presso il padre) e il giudice accerti un sostanziale equilibrio tra i redditi dei due ex partner, si può disporre l’azzeramento dell’assegno di mantenimento.

In questa situazione si applica il mantenimento diretto: ciascun genitore provvede autonomamente alle spese correnti del figlio nei giorni di propria competenza, continuando a dividere a metà esclusivamente gli oneri straordinari.

Quando può essere decretato l’affidamento esclusivo?

L’affidamento a un solo genitore può essere decretato al verificarsi di situazioni tanto delicate quanto gravi, come:

  • irreperibilità di uno dei genitori e mancato versamento dei mezzi di sussistenza;
  • episodi di violenza domestica e maltrattamenti;
  • dipendenza di uno dei genitori da alcol o stupefacenti;
  • presenza di patologie psichiche che azzerano le capacità di accudimento;
  • comportamenti denigratori verso l’ex partner finalizzati a spezzare il legame d’affetto con i figli.

Quando il giudice decreta l’affidamento esclusivo tutto il potere decisionale nei confronti del minore finisce nelle mani del genitore affidatario.

Tuttavia, il genitore escluso non perde del tutto la propria funzione: salvo situazioni limite che richiedano incontri protetti con l’ausilio dei servizi sociali, egli mantiene il diritto di visita, l’obbligo di contribuire al mantenimento economico e il dovere-diritto di vigilare affinché le scelte compiute dall’affidatario rispondano sempre al primario interesse del minore.

Inoltre, l’affidamento esclusivo non è un provvedimento definitivo: se il genitore escluso intraprende un percorso di recupero e dimostra un reale e duraturo cambiamento, può richiedere al tribunale la revisione delle condizioni e il ripristino dell’affidamento condiviso.

In questo articolo abbiamo osservato come l’istituzione dell’affidamento congiunto cerchi di regolamentare la quotidianità dei genitori separati. Tuttavia, le incomprensioni e i litigi sono sempre dietro l’angolo. Coparents è l’app pensata per semplificare le comunicazioni tra genitori separati: in un unico spazio virtuale potrai organizzare il calendario con il tuo ex partner, caricare le spese mensile per i tuoi figli e tanto altro ancora. Scopri tutte le sue funzioni e approfitta della prova gratuita di un mese.